Articolo 1 - Denominazione
È costituita, ai sensi della L. 383/2000, una Associazione di Promozione sociale denominata Associazione italiana per l'informazione geografica libera detta GFOSS.it (Geographic Free and Open Source Software) - di seguito detta Associazione.
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Prato - Via G. Bovio, 4.
Potranno essere istituite sedi secondarie e succursali. La variazione della sede non rappresenta modifica del presente statuto.
Articolo 3 - Scopo dell'associazione
L'Associazione non ha scopo di lucro neanche in forma indiretta.
L'associazione ha lo scopo di:
- favorire lo sviluppo, la diffusione e la tutela del software esclusivamente libero ed open source per l'informazione geografica
Ha altresì lo scopo di:
- promuovere gli standard aperti per l'informazione geografica, il libero accesso ai dati geografici ed il trasferimento tecnologico
Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà:
- promuovere i contatti all'interno della comunità di utenti e sviluppatori del software libero ed open source per l'informazione geografica, e fra la comunità e gli enti esterni
- favorire e coordinare la traduzione, la localizzazione e l'internazionalizzazione di programmi e manuali per l'informazione geografica, adattandoli alla realtà nazionale e internazionale
- promuovere le relazioni con altre Associazioni Nazionali ed Internazionali e con Enti Pubblici e Privati finalizzate alla realizzazione di iniziative in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto.
Al fine di fornire il massimo grado di chiarezza su quanto riportato nel presente articolo e con lo scopo di diffondere ed utilizzare una terminologia consona all'attività svolta dall'Associazione, si richiamano, di seguito, alcune utili definizioni.
Con "software libero" ci si riferisce alla definizione data dalla Free Software Foundation (FSF - www.fsf.org) ossia e comunque alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il software.
Più precisamente, esso si riferisce a quattro tipi di libertà per gli utenti del software:
- Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0).
- Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
- Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2).
- Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
Il software libero è anche "software commerciale" in quanto è disponibile per uso commerciale, sviluppo commerciale e distribuzione commerciale.
Con il termine software proprietario si indica quel software che ha restrizioni sul suo utilizzo, sulla sua modifica, riproduzione o ridistribuzione, solitamente imposti da un proprietario.
L'associazione considera il software "Open Source" riferendosi alla definizione data dalla "Open Source Initiative" (OSI) formalizzata come "Open Source Definition" (OSD), versione 1.9.
Tra le varie definizioni l'associazione adotta e sostiene la definizione di "standard aperti" (Open standards in inglese) come quei formati le cui specifiche sono note e che possono essere implementate da chiunque, senza il pagamento di royalties o nessun'altra forma di restrizione.
Software libero e standard aperti, come sopra definiti, sono promossi, sostenuti ed utilizzati dall'Associazione nello svolgimento della propria attività.
Articolo 4 - Durata
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Articolo 5 - Risorse economiche
- Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- quote annuali e contributi straordinari degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
- Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.
SOCI
Articolo 6 - Iscrizione
- Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
- prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.
- Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione nella quale verranno richiesti:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e quant'altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.
- E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua successiva seduta si pronuncerà in modo definitivo.
- L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti delle quote annue di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto ai precedenti.
- Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
- I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.
- L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può assumere, previa delibera del consiglio direttivo ed in caso di necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci
- L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
- Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 8.
- Il socio è tenuto a:
- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività culturali, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e di proporre nuovi soci.
Articolo 8 - Perdita della qualità di socio
- La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
- Le dimissioni vanno comunicate all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.
- La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.
- I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio devono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo.
Articolo 9 - Organi dell'Associazione
- Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.
ASSEMBLEA
Articolo 10 - Composizione
- L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.
- All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci.
Articolo 11 - Competenza
L'Assemblea ordinaria delibera:
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- sull'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
L'Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
Articolo 12 - Convocazione
- L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
- L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
- L'Assemblea si riunisce in Italia anche in un luogo diverso dalla sede sociale. L'assemblea dei soci può autorizzare lo svolgimento della stessa al di fuori del territorio Italiano nel perseguimento degli obiettivi ed interessi dell'associazione.
Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni
- Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c.
- L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli iscritti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento.
- Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti; le votazioni avvengono secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2352 c.c.
- L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
Articolo 14 - Svolgimento e verbalizzazione
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
- Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.
- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15 - Nomina e composizione
- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno cinque consiglieri fino ad un massimo di dieci, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il numero dei componenti è stabilito dall'assemblea prima della nomina degli stessi e vale fino alla nomina successiva.
- Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.
- Il Consiglio rimane in carica per due anni ed i singoli membri del consiglio, ad esclusione del presidente, sono rieleggibili. La sola carica di presidente può essere ricoperta al massimo per due mandati consecutivi dalla stessa persona.
- In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o di indisponibilità dello stesso, sarà l'assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo consigliere fino alla naturale scadenza del consiglio direttivo.
- Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente (qualora non sia già stato eletto dall'assemblea), un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
Articolo 16 - Competenza
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- nomina al suo interno il Presidente (qualora non sia già stato eletto dall'assemblea), il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 17 - Convocazione e deliberazioni
- Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
- La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
- Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno ½ (un mezzo) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
Articolo 18 - Il Presidente
- Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
- Il presidente dura in carica due anni ed è eleggibile a quella carica per non più di due volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione è nuovamente eleggibile.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 19 - Il Vice Presidente
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
Articolo 20 - Il Segretario del Consiglio Direttivo
- Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
Articolo 21 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione delle cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili - anche con l'ausilio di consulenti - effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
Articolo 22 - Libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro degli aderenti all'Associazione.
BILANCIO
Articolo 23 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali
- L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2007.
- Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assembla ordinaria.
- I bilanci devono essere esposti presso la sede dell'Associazione ed inviati con e-mail o con altri mezzi ritenuti idonei ai soci, 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 24 - Avanzi di gestione
- All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 25 - Scioglimento
- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 13 comma 5; se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
- In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra associazione che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 - Legge applicabile
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia.
I soci fondatori